Just-2011-00249-00-00-en-rev-00

Bruxelles, 11.4.2011 COM(2011) 175 definitivo RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO
sull’attuazione dal 2007 della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa
al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri
MODIFICHE LEGISLATIVE INTERVENUTE NEGLI STATI MEMBRI DAL 1° APRILE 2007 IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO E IL RAFFORZAMENTO DEI DIRITTI PROCESSUALI DI INDAGATI O IMPUTATI IN PROCEDIMENTI PENALI ALLEGATO I – Dati statistici relativi al mandato d’arresto europeo INTRODUZIONE
Sono trascorsi più di sette anni dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri1 (di seguito “decisione quadro del Consiglio”). I dati statistici disponibili raccolti tra il 2005 e il 20092 (vedi allegato I) riportano 54 689 mandati emessi e 11 630 mandati eseguiti. Durante tale periodo, fra il 51% e il 62% dei ricercati hanno acconsentito alla propria consegna, in media dopo un periodo che va dai 14 ai 17 giorni. Il tempo medio per coloro che non hanno acconsentito alla consegna è stato di 48 giorni. Tale situazione si distingue positivamente da quella precedente l'introduzione del mandato, caratterizzata da una durata media di un anno per l’estradizione di ricercati, ed ha senza dubbio rafforzato la libera circolazione delle persone nell’Unione europea attraverso un meccanismo più efficace nell'assicurare che l'apertura delle frontiere non sia sfruttata da quanti tentano di eludere la giustizia. Ciononostante, gli ultimi sette anni hanno dimostrato che, malgrado il suo successo operativo, il sistema del mandato d’arresto europeo è lungi dall’essere perfetto. Hanno manifestato una certa preoccupazione rispetto all’operatività del mandato, in particolare ai suoi effetti sui diritti fondamentali, Stati membri, parlamentari europei e nazionali, gruppi della società civile e privati cittadini. Inoltre, in taluni Stati membri l’applicazione della decisione quadro del Consiglio risulta lacunosa. Peraltro dal dicembre 2009, in conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona e della natura giuridicamente vincolante della Carta dei diritti fondamentali, le norme del trattato che reggono gli strumenti legislativi nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria hanno cambiato il contesto in cui opera il mandato d’arresto europeo. Ai sensi del trattato, quando uno strumento pre-Lisbona quale la decisione quadro del Consiglio viene modificato, il potere della Commissione di attivare procedure di infrazione e la conseguente competenza della Corte di giustizia europea diventano esercitabili nei confronti della misura modificata. In ogni modo tali poteri troveranno applicazione dopo il 1° dicembre 2014, trascorso il periodo transitorio previsto dal trattato. Inoltre, ogni modifica della decisione quadro del Consiglio implica che si applicheranno le nuove regole del trattato di Lisbona per l'adozione di misure legislative in questo settore. Tali regole riguardano la codecisione fra il Parlamento europeo e il Consiglio e la possibilità per alcuni Stati membri di non partecipare3. Un’altra importante conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona è l’aver reso la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea4 giuridicamente vincolante5. Inoltre, l’Unione aderirà alla convenzione europea dei diritti umani6 come soggetto unico. La Commissione ha recentemente adottato una strategia per Consiglio 9005/5/06 COPEN 52; 11371/5/07 COPEN 106; 10330/2/08 COPEN 116; 9743/4/09 COPEN 87; 7551/7/10 COPEN 64. Ai sensi dei protocolli n. 21 e n. 22 del trattato di Lisbona, il Regno Unito, l’Irlanda e la Danimarca non partecipano alle misure nel settore della giustizia e degli affari interni, fatta salva la possibilità per il Regno Unito e l’Irlanda di scegliere di partecipare a una singola misura. assicurare il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea7 alla quale si ispirerà il suo approccio nei confronti di ogni nuova ed esistente iniziativa, legislativa e non (incluso il mandato d’arresto europeo), così come quello degli Stati membri nel recepire o dare applicazione alla decisione quadro del Consiglio. CONTESTO
Questa terza relazione e il documento di lavoro che l'accompagna si basano su una serie di fonti: le precedenti relazioni della Commissione del 20068 e del 20079 ai sensi dell’articolo 34 della decisione quadro del Consiglio; la relazione finale e le raccomandazioni del quarto ciclo di valutazioni reciproche condotte dal Consiglio dell'Unione europea (di seguito "raccomandazioni del Consiglio")10 e adottate dal medesimo nel giugno 201011; gli esiti di una riunione di esperti del 5 novembre 2009; le risposte degli Stati membri alle richieste della Commissione del 30 giugno 2009 e del 25 giugno 2010 di fornire informazioni aggiornate; la giurisprudenza, laddove applicabile. Le informazioni ottenute dagli Stati membri sono risultate diverse per contenuto e qualità, il che ha reso più difficile stabilire un'analisi e un confronto completi fra tutti gli Stati membri12. Il documento di lavoro contiene una notevole quantità di informazioni sulla posizione attuale in riferimento al mandato d’arresto europeo. Ciò dovrebbe dimostrarsi utile per i professionisti del settore in generale e per gli Stati membri nel dare seguito al ciclo di valutazioni tra pari entro la fine di giugno 2011, come convenuto dal Consiglio13. La parte I del documento di lavoro descrive in sintesi la situazione degli Stati membri che hanno introdotto norme di modifica dall’aprile del 2007. La parte II espone l'attuale posizione degli Stati membri rispetto alle raccomandazioni del Consiglio. La parte III illustra nel dettaglio una serie di strumenti legislativi dell’Unione che modificano o completano la decisione quadro del Consiglio. Le parti IV e V contengono, rispettivamente, informazioni attuali sul mandato e sul sistema d’informazione Schengen e Eurojust. La parte VI presenta le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea rilevanti per la decisione quadro del Consiglio. La parte VII riporta il numero di riferimento delle relazioni di valutazione individuali del Consiglio sugli Stati membri, mentre la parte VIII mostra le tabelle per ciascuno Stato membro che riportano le seguenti informazioni: • le raccomandazioni emesse nelle relazioni di valutazione individuali del Consiglio e le risposte degli Stati membri, laddove fornite; informazioni generali sull’attuazione della decisione quadro del Consiglio in ciascuno Stato membro, con riferimento a questioni sollevate nelle raccomandazioni del Consiglio; COM(2010) 573 definitivo del 19.10.2010. COM(2005) 63 e SEC(2005) 267 del 23.2.2005 e le versioni rivedute COM(2006) 8 e SEC(2006) 79 del 24.1.2006. COM(2007)407 e SEC(2007) 979 del 12.7.2007. Consiglio 8302/4/09 COPEN 68; 7361/7/10 COPEN 59. 8465/2/10 COPEN 95. Consiglio 10630/1/10 Presse 161, pag. 33. In risposta alle sue richieste d'informazioni nel 2009 e 2010, la Commissione non ha ricevuto o ha ricevuto poche informazioni da Cipro, Malta e Regno Unito. Consiglio 10630/1/10 Presse 161, pag. 33 e 8302/4/09 COPEN 68, pag. 23 — raccomandazione n. 20. • le osservazioni contenute nella relazione di attuazione della Commissione dal 2007 e le risposte degli Stati membri, laddove fornite. La parte IX contiene ulteriori dati statistici in formato grafico. MODIFICHE LEGISLATIVE INTERVENUTE NEGLI STATI MEMBRI
DAL 1° APRILE 2007

Le risposte ottenute dalla Commissione alle sue richieste di informazioni agli Stati membri indicano che 14 di questi (AT, BG, CZ14, EE, FR, HU, IE, LV, LT, PL, PT, RO, SK, e SI) hanno apportato modifiche alle loro rispettive legislazioni di attuazione. La Commissione nota con soddisfazione che molte delle modifiche tengono conto delle sue raccomandazioni e di quelle del Consiglio. Uno Stato membro (LU) ha modificato un articolo della propria normativa di recepimento nel 2010 ed è attualmente in fase di dibattito parlamentare una proposta legislativa che copre talune delle raccomandazioni. Come mostrano le tabelle nella parte VIII del documento di lavoro, l'entità del miglioramento varia molto da uno Stato all'altro e non tutte le raccomandazioni trovano riflesso nel disposto di legge. Dodici Stati membri (BE, CY15, DK, DE, EL, ES, FI, IT, MT, NL, SE, UK) non hanno apportato modifiche alle rispettive legislazioni, benché fossero stati invitati a farlo in precedenti relazioni del Consiglio e della Commissione. Ciò è ancor più deplorevole nel caso di Stati membri che nella relazione del 2007 della Commissione erano stati espressamente chiamati ad attivarsi per conformarsi pienamente alla decisione quadro del Consiglio (CY, DK, IT, MT, NL, UK). Per quegli Stati membri che hanno adottato nuove norme, una breve descrizione delle modifiche figura nella parte I del documento di lavoro che accompagna la presente relazione. La situazione complessiva di tutti gli Stati membri è presentata dettagliatamente nelle tabelle della parte VIII. Alcune raccomandazioni necessitavano misure più pratiche che legislative e la Commissione plaude al lavoro svolto dagli Stati membri per semplificare i sistemi di mandato di arresto europeo e formare, informare e istituire punti di contatto. Tuttavia, la coerente applicazione del mandato e la fiducia reciproca essenziale al suo funzionamento dipendono in larga parte dalla sua attuazione in conformità della decisione quadro del Consiglio. Le attuali carenze nel recepimento in ciascuno Stato membro sono presentate in un formato accessibile nel documento di lavoro che accompagna la presente relazione. Secondo la Commissione ciò dovrebbe aiutare gli Stati membri che ancora non vi hanno provveduto a rendere la loro normativa di attuazione conforme alla decisione quadro del Consiglio. Ulteriori modifiche legislative sono in fase di preparazione nella Repubblica ceca. Secondo le ultime informazioni inviate da Cipro nell’agosto 2009, era stata proposta una nuova legge. IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO E IL RAFFORZAMENTO DEI
DIRITTI PROCESSUALI DI INDAGATI O IMPUTATI IN PROCEDIMENTI
PENALI

Pur constatando con favore che il mandato d’arresto europeo è nella pratica uno strumento efficace di riconoscimento reciproco, la Commissione è comunque consapevole dei limiti che ancora presenta, specie sul piano dell'attuazione a livello nazionale. La Commissione ha ricevuto segnalazioni da parlamentari europei e nazionali, avvocati difensori, privati cittadini e gruppi della società civile che sottolineano una serie di problemi legati all’operatività del MAE: nessun accesso alla rappresentanza legale nello Stato membro emittente durante il procedimento di consegna nello Stato membro di esecuzione; condizioni di detenzione in taluni Stati membri, talvolta unitamente ad una prolungata custodia cautelare per le persone consegnate, e applicazione non uniforme del controllo di proporzionalità da parte degli Stati emittenti, situazione che porta a richieste di consegna per reati relativamente minori che, mancando un controllo di proporzionalità, devono comunque essere eseguite. Dai problemi evidenziati in relazione all’operatività del mandato d’arresto europeo, sembrerebbe che, sebbene la legge e le procedure penali di tutti gli Stati membri debbano attenersi alle norme della Corte europea dei diritti dell'uomo, sorgano spesso dubbi quanto all’uniformità di dette norme all'interno dell'UE. Se da un lato un soggetto può presentare ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo per la difesa di diritti sanciti dalla convenzione europea dei diritti umani, ciò può avvenire soltanto dopo che vi sia stata presunta violazione e siano stati esperiti tutti i mezzi di ricorso nazionali. Questo sistema non si è dimostrato efficiente nell'assicurare che i firmatari si conformino alle norme della convenzione. Di tale situazione tengono conto gli attuali lavori della Commissione sull'attuazione della tabella di marcia16 per rafforzare i diritti processuali degli indagati o imputati in procedimenti penali. La tabella di marcia, adottata dal Consiglio il 30 novembre 2009, riconosce al considerando 10 che “sono stati […] compiuti notevoli progressi nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia con riferimento a misure volte ad agevolare il procedimento penale. È giunto il momento di agire per migliorare l'equilibrio tra tali misure e la tutela dei diritti procedurali della persona”. Pur contemplando la possibilità di aggiungere altri diritti, la tabella di marcia identifica le seguenti sei misure prioritarie: • diritto alla traduzione e all'interpretazione; • diritto all’informazione sui propri diritti (comunicazione dei diritti); • consulenza legale prima del procedimento e assistenza legale gratuita durante il • diritto del detenuto di comunicare con familiari, datori di lavoro e autorità • protezione degli indagati vulnerabili; Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009. GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1. • un libro verde sulla custodia cautelare. La prima misura, una direttiva sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nell’ottobre 201017. La seconda misura18 è attualmente in discussione al Parlamento europeo e al Consiglio e la Commissione sta portando avanti lavori preparatori sulle restanti misure. Ricerche sul diritto alla consulenza e assistenza legale esamineranno la questione della rappresentanza delle persone ricercate sia nello Stato emittente che in quello di esecuzione nel corso dei procedimenti di consegna. Le direttive già proposte contengono articoli che espressamente applicano i diritti ivi sanciti ai casi di mandato d’arresto europeo. La direttiva sul diritto all’informazione nei procedimenti penali propone anche un modello di comunicazione dei diritti specifica per i procedimenti di esecuzione del mandato. In una serie di sentenze, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha messo in evidenza situazioni carenti in alcune prigioni dell’UE19. La Corte ha statuito che condizioni di detenzione inaccettabili (le quali devono presentare un livello minimo di gravità) possono costituire una violazione dell'articolo 3 della convenzione europea dei diritti umani, anche laddove non vi sia prova di un'intenzione consapevole di umiliare o svilire il detenuto. È evidente che la decisione quadro del Consiglio (che prevede all’articolo 1, paragrafo 3, che gli Stati membri devono rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici, incluso l'articolo 3 della convenzione europea dei diritti umani) non impone la consegna ove l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia persuasa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, che detta consegna comporterebbe violazione dei diritti fondamentali del ricercato derivante da inaccettabili condizioni detentive. Un altro problema legato ai casi di mandato d'arresto europeo è che i cittadini UE che non sono residenti nello Stato membro dove sono indagati per aver commesso un reato sono spesso tenuti in custodia cautelare, principalmente per mancanza di connessioni con la comunità locale e per rischio di fuga. Il 23 ottobre 2009 il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio20 sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare21, che introduce la possibilità di trasferire una misura cautelare non detentiva dallo Stato membro in cui il non residente è indagato per aver commesso un reato allo Stato membro in cui risiede abitualmente. Questo permetterà all'indagato di essere sottoposto a misura cautelare nel proprio ambiente, in attesa del processo nello Stato membro estero. Direttiva 2010/64/UE, GU L 280 del 26/10/2010, pag. 1. Cfr., tra l’altro, le sentenze nelle cause Peers c. Greece, 19 aprile 2001, Salejmanovic c. Italia, 16 luglio 2009, Orchowski c. Repubblica di Polonia, 22 gennaio 2010. Termine per l’attuazione: 1° dicembre 2012. IL PROBLEMA DELLA PROPORZIONALITÀ
La fiducia nell'applicazione del mandato d'arresto europeo è messa in discussione dal problema ricorrente di mandati emessi spesso per la consegna di persone ricercate per reati minori. Il dibattito al Consiglio nato dalle conclusioni delle valutazioni degli Stati membri22 mostra che vi è consenso fra questi ultimi sulla necessità di un controllo di proporzionalità per evitare che i mandati vengano emessi per reati che, pur ricompresi nel campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 123, della decisione quadro del Consiglio, non sono sufficientemente gravi da giustificare le misure e la cooperazione che l'esecuzione di un mandato d’arresto europeo necessita. Numerosi aspetti andrebbero considerati prima di emettere un mandato, inclusa la gravità del reato, la durata della pena, l’esistenza di un approccio alternativo meno oneroso, tanto per la persona ricercata quanto per l’autorità di esecuzione, e un’analisi dei costi e dei benefici dell’esecuzione del mandato. Quando mandati d'arresto europei vengono emessi per casi in cui una misura detentiva cautelare risulterebbe inappropriata, si produce un effetto sproporzionato sulla libertà delle persone ricercate. Inoltre, un numero eccessivo di tali domande può risultare dispendioso per gli Stati membri di esecuzione. Ciò potrebbe anche condurre a una situazione in cui le autorità giurisdizionali di esecuzione (e non già le autorità emittenti) tendono a effettuare un controllo di proporzionalità, introducendo quindi un fondamento per il rigetto che non è conforme alla decisione quadro del Consiglio o al principio del mutuo riconoscimento sul quale la misura si fonda. Nel follow-up delle raccomandazioni presenti nella relazione finale sul quarto ciclo di valutazioni reciproche, il Consiglio ha incluso una modifica al manuale sul mandato d'arresto europeo riguardante la proporzionalità24e ha adottato la relazione nel giugno 201025. L’attuale manuale definisce i fattori da considerare nell'emettere un mandato d’arresto europeo e le possibili alternative da valutare prima26. Se il manuale modificato verrà seguito dagli Stati membri, costituirà la base per una maggior coerenza nella maniera in cui il controllo di proporzionalità deve essere eseguito. La Commissione approva tale approccio e invita gli Stati membri ad attivarsi affinché i professionisti del settore usino il manuale modificato (al pari di altre eventuali regole di cui dispongano) come documento guida la corretta esecuzione del controllo di proporzionalità. La Commissione ritiene che, alla luce del consenso generale al Consiglio sui meriti del controllo di proporzionalità e sull’effetto negativo che la mancanza di controllo produce sulla fiducia nel sistema di mandato d'arresto europeo, sia essenziale che tutti gli Stati membri applichino il controllo di proporzionalità, anche in quegli ordinamenti giuridici in cui vige il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. La decisione quadro del Consiglio è uno strumento al servizio degli Stati membri Consiglio 8302/4/09 COPEN 68; 7361/10 COPEN 59. 8465/2/10 COPEN 95. 10630/1/10 Presse 161, pag. 33. L'articolo 2, paragrafo 1, recita: "Il mandato d'arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi". Consiglio 8302/4/09 COPEN 68, pag. 15; 7361/10 COPEN 59, pag. 4; 8436/2/10 COPEN 95, pag. 3. quando questi considerano necessario avere sul proprio territorio una persona al fine di sottoporla a giudizio o a custodia cautelare. Il manuale approvato fornisce orientamenti sull’attuazione uniforme di detto strumento. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio, “il mandato d'arresto europeo può essere emesso per dei fatti ….”. È in questo ambito di discrezionalità che le questioni affrontate nel manuale (inclusa l’operatività del controllo di proporzionalità) vengono discusse e concordate. Per assicurare la fiducia reciproca essenziale perché il mandato d'arresto europeo continui a essere applicato, le autorità giurisdizionali in tutti gli Stati membri devono rispettare gli accordi raggiunti in questo ambito discrezionale. ATTIVITÀ FUTURA
La presente relazione è l'occasione per fare il punto sull'attuazione e sul funzionamento del mandato d'arresto europeo, che costituisce di fatto il sistema di consegna efficace ed efficiente di cui ha bisogno un'Europa senza frontiere interne. Le informazioni raccolte in vista della presente relazione mostrano che, nonostante il mandato sia uno strumento utilissimo agli Stati membri per lottare contro la criminalità, c’è margine per migliorare il recepimento e l’applicazione della decisione quadro del Consiglio. In particolare, la tutela dei diritti fondamentali deve essere al centro dell'operatività del sistema. Sono necessari interventi nei settori che seguono. • Recepimento: gli Stati membri dovrebbero adottare misure legislative, ove
necessario, per intervenire nei settori (definiti specificatamente nelle tabelle della parte VIII del documento di lavoro) in cui la loro normativa di attuazione non è conforme alla decisione quadro del Consiglio. • Diritti fondamentali: devono essere adottate e recepite le misure derivanti dalla
tabella di marcia sui diritti processuali di indagati o imputati, onde garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e accrescere la fiducia reciproca, elemento essenziale a mantenere operativi gli strumenti di reciproco riconoscimento quali la decisione quadro del Consiglio. • Proporzionalità: le autorità giurisdizionali dovrebbero fare ricorso al sistema del
mandato d'arresto europeo solo quando una richiesta di consegna sia proporzionata tenuto conto di tutte le circostanze del caso, e dovrebbero procedere a un controllo di proporzionalità secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri devono attivarsi affinché i professionisti del settore usino il manuale modificato (al pari di altre eventuali regole di cui dispongano) come documento guida la corretta esecuzione del controllo di proporzionalità. • Formazione: la comunicazione della Commissione prevista per settembre 2011
sulla formazione giudiziaria europea intende rispondere al fabbisogno di formazione specifica sia delle autorità giurisdizionali che dei professionisti del settore sul recepimento del mandato d'arresto europeo e sulle nuove misure per rafforzare i diritti processuali di indagati o imputati. La formazione delle autorità giurisdizionali è essenziale per garantire coerenza in ambiti quali l’applicazione del controllo di proporzionalità negli Stati membri. La Commissione prende atto che la rete europea di formazione giudiziaria inaugurerà un nuovo sito web nel 2011; questo strumento prezioso garantirà alle autorità l’accesso a informazioni appropriate. • Recepimento di strumenti complementari: dal 2004 si è lavorato molto per
individuare i problemi e migliorare il sistema del mandato d’arresto europeo. Sono state adottate quattro decisioni quadro del Consiglio (descritte nella parte III del documento di lavoro) che hanno un impatto diretto sull’operatività del mandato. Tali misure riguardano questioni inerenti al trasferimento delle pene, alle sentenze in contumacia, ai conflitti di giurisdizione e al riconoscimento delle ordinanze cautelari. Un loro rapido e prossimo recepimento negli Stati membri potrà contribuire a migliorare l’operatività del mandato d’arresto europeo. • Statistiche: a tutt’oggi disponiamo di una base statistica significativa di diversi
anni basata sulle risposte al questionario predisposto dal gruppo di lavoro del Consiglio sulla cooperazione in materia penale nell’aprile del 200527. Finora sono state raccolte e pubblicate le risposte per gli anni dal 2005 al 2009 inclusi28 (cfr. l’allegato I della presente relazione e la parte IX del documento di lavoro). Tuttavia, sono numerose le imperfezioni nei dati statistici disponibili a fini di analisi. Ciò è dovuto a molteplici ragioni. Non tutti gli Stati membri hanno fornito dati regolarmente e non esiste un sistema di raccolta di dati statistici comune a tutti gli Stati membri. Inoltre, si ritrovano interpretazioni divergenti nelle risposte al questionario annuale del Consiglio. Il rispetto dell’obbligo di riferire a Eurojust sull'inosservanza dei termini prescritti dalla decisione quadro del Consiglio appare insoddisfacente, malgrado l’esplicita menzione di detto obbligo all’articolo 17 (cfr. parte V del documento di lavoro). La Commissione sollecita gli Stati membri a rispettare l'obbligo di riferire. Dati statistici completi sono essenziali a una valutazione appropriata sia dell'efficacia che delle carenze del mandato d'arresto europeo. È primordiale che gli Stati membri forniscano dati statistici esaustivi, in particolare quelli che non vi hanno ancora provveduto. La Commissione farà il possibile per colmare le lacune del questionario sui dati statistici del mandato d'arresto europeo e cercherà i modi per migliorarne la raccolta. Pur riconoscendo tanto il successo del mandato d'arresto europeo quanto le sue attuali imperfezioni, la Commissione plaude al lavoro intrapreso per migliorare il sistema. Lo strumento è innovativo e dinamico e sin dalla sua entrata in vigore nel 2004 ha costituito per le autorità giudiziarie un meccanismo accessibile ed efficace per garantire che i delinquenti non eludano la giustizia, a prescindere dal luogo in cui si possono nascondere nell’Unione europea. Tuttavia, la sua operatività richiede un esame scrupoloso. La Commissione continuerà a verificare l’attuazione pratica dello strumento relativamente ai problemi evidenziati nella presente relazione e prenderà in considerazione tutte le azioni possibili, inclusa quella legislativa, sulla base di ulteriori esperienze e tenendo conto del nuovo contesto delineato dal trattato di Lisbona. Consiglio 9005/5/06 COPEN 52; 11371/5/07 COPEN 106. 10330/2/08 COPEN 116; 9743/4/09 COPEN 87; 7551/7/10 COPEN 64. ALLEGATO I – DATI STATISTICI RELATIVI AL MANDATO D’ARRESTO EUROPEO
(basati sui dati tratti da COPEN 52 REV 5 9005/5/06, COPEN 106 REV 5 11371/5/07, COPEN 116 REV 2 10330/2/08, COPEN 87 REV 4 9734/4/09 e COPEN 64 REV 4 7551/7/10) Durata media della procedura di consegna
Nei casi in cui la persona ha acconsentito alla consegna (tempo fra l'arresto e la decisione sulla consegna della persona ricercata), la durata media è: 2005: 14,7 giorni. 2006: 14,2 giorni. 2007: 17,1 giorni. 2008: 16,5 giorni. 2009: 16 giorni.
Nei casi in cui la persona non ha acconsentito alla consegna (tempo fra l'arresto e la decisione sulla consegna della persona ricercata), la durata media è: 2005: 47,2 giorni. 2006: 51 giorni. 2007: 42,8 giorni. 2008: 51,7 giorni. 2009: 48,6 giorni.
Percentuale di consegne “con consenso"
La percentuale di persone consegnate che hanno acconsentito alla consegna è: 2005: 51 %. 2006: 53 %. 2007: 55 %. 2008: 62 %. 2009: 54 %.
Mandati d’arresto europei negli Stati membri – Numero di mandati emessi (“emessi”) e numero di mandati effettivamente conclusisi con la consegna della persona ricercata (“eseguiti”) dal 2005 al 2009
BG CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK TO
2005
2005
10 12 54 162 6 57 3 10 69 24 23 0 30 73 112 38 2006
2006
2007
403 495 3473 117 856 54 208 84 170 185 108 2007
4 16 60 15 84 1 17 47 434 45 235 8 71 43 22 99 222 2008
2008
2009
530 292 4844 104 1900 27 485 129 263 220 158 2009
3 40 84 26 149 2 0 37 1367 63 877 6 79 47 28 80 443

Source: http://www.astrid.eu/--spazio-e/Atti-parla/Comm_Relazione-attuazione-mandato-arresto_11_04_11.pdf

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