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Migrazione
Se decidete di offrire un posto di tirocinio a una persona immigrata o domiciliata in una zona limitrofa alla Svizzera, dovete considerare diverse condizioni legali. Oltre alle indicazioni generali, nel presente promemoria troverete le riposte alle seguenti domande: Chi è autorizzato a seguire una formazione professionale di base in Svizzera? Quale permesso per stranieri richiede un permesso di lavoro aggiuntivo o un permesso rilasciato dalle autorità preposte al mercato del lavoro? Esistono corsi di sostegno per persone straniere in formazione? Chi è competente nel vostro Cantone per eventuali domande? Il presente promemoria offre una panoramica dell’argomento ‘migrazione’ e spiega in modo conciso come procedere nel quotidiano. Alla fine del documento si trova una lista di indirizzi e di link utili. promemoria www.formazioneprof.ch
La parola migrazione deriva dalla parola latina migratio (migrazione) e nelle scienze sociali, significa l’immigrazione e l’emigrazione delle persone. Gli immigrati hanno un’esperienza in comune: non hanno vissuto sempre nello stesso paese. Per questa ragione, spesso parlano diverse lingue e portano con sé svariate competenze, esperienze, curricoli scolastici e storie legate alla migrazione. Situazione legale
Gli stranieri che desiderano lavorare in Svizzera hanno bisogno di un permesso di dimora e, nel caso in cui non siano cittadini dell’UE-25/AELS, anche di un permesso di lavoro. A seconda della durata e del tipo di attività svolta in Svizzera sono necessari altri tipi di permessi (di dimora e di lavoro), ognuno dei quali pone condizioni diverse.
Libera circolazione delle personeDal 1° giugno 2007, è in vigore la libera circolazione totale per i cittadini degli stati UE-17 e AELS, ossia non esistono più disposizioni transitorie (contingenti, controlli del principio della priorità ai lavoratori residenti e controllo delle condizioni di salario e di lavoro). Dal 1° maggio 2011 anche i membri degli stati UE-8 non sono più soggetti ad alcuna disposizione transitoria. Per un’occupazione inferiore ai tre mesi per anno civile sussiste unicamente l’obbligo di notifica preliminare, per i cittadini degli stati UE-2, Romania e Bulgaria, fino al 2016 valgono ancora disposizioni particolari. Per un’assunzione che supera la durata di tre mesi, i dipendenti cittadini degli stati UE-25/AELS necessitano un permesso di dimora, rilasciato su presentazione di un documento che attesti un rapporto di lavoro. Islanda – Liechtenstein – Norvegia – Svizzera UE 17 Belgio – Gran Bretagna – Malta – Portogallo – Danimarca – Irlanda – Svezia – Germania – Italia – Spagna – Finlandia – Lussemburgo – Francia – Paesi Bassi – Estonia – Lettonia – Lituania – Polonia – Repubblica Ceca – Slovacchia – 10 stati UE nuovi = UE 8 più Cipro e Malta Bulgaria, Romania (valgono disposizioni particolari) Gli Stati terzi o Paesi terzi sono stati non contraenti e non sono membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Per l’occupazione di cittadini provenienti da tutti gli altri stati (Stati terzi), dalla Bulgaria e dalla Romania, oltre ai contingenti, devono essere soddisfatti i criteri della priorità ai lavoratori residenti e ai cittadini UE/AELS, le condizioni di salario, di lavoro nonché quelle personali.
Il diritto vigente è stabilito dalla Legge federale sugli stranieri (LStr) e dall’Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA).
Le disposizioni legali e le scadenze cambiano spesso. Prima dell’assunzione di persone straniere si raccomanda quindi, di informarsi presso l’autorità competente del mercato del lavoro del Cantone in cui ha sede l’azienda formatrice. Come agite nei casi concreti in qualità di formatori?
In qualità di formatori, potete impegnarvi già durante la procedura di selezione, affinché ai giovani stranieri siano offerte sin dall’inizio le stesse opportunità. Se avete deciso di assumere un immigrato, bisogna che il giovane sia incoraggiato esattamente come tutti gli altri, e aiutato se ha bisogno di un sostengo supplementare come ad esempio un corso di lingua o di sostegno nella scuola professionale. Se la persona in formazione proviene da un paese, la cui cultura vi è sconosciuta, è opportuno informarsi sugli usi e costumi locali, sulla cultura e la religione o chiedere informazioni direttamente alla persona in questione. La presenza di diverse culture potrebbe essere involontariamente fonte di malintesi. Favorendo interesse e rispetto reciproci, tali malintesi saranno superati addirittura evitati.
Permesso di dimora e di lavoro
Gli stranieri che effettuano una formazione professionale di base o intendono esercitare un’attività lucrativa in Svizzera, necessitano un permesso di dimora e, se non sono originari dell’UE o dell’AELS, anche un permesso di lavoro. A seconda della durata e del tipo di attività svolta in Svizzera sono necessari altri permessi di dimora e di lavoro, ognuno dei quali pone condizioni diverse. Il permesso BIl permesso B è un permesso di dimora legato a un rapporto di lavoro (con contratto), a uno studio o una formazione continua (ad es. dottorato o post dottorato), allo stato civile (matrimonio con un cittadino svizzero, con uno straniero domiciliato o che soggiorna in Svizzera). Il permesso va rinnovato annualmente dal cantone che l’ha rilasciato. La proroga può essere rifiutata, ad esempio nel caso in cui la persona rimane disoccupata. Prima di stipulare un contratto di tirocinio deve essere presentata una domanda alle autorità del mercato del lavoro che controllano se il posto di tirocinio resta libero anche dopo un concorso aperto ai cittadini svizzeri e degli stati dell’UE/AESL.
I rifugiati riconosciuti e ammessi provvisoriamente (permesso F: persone che soddisfano la qualità di rifugiato ma alle quali non è stato accordato l’asilo) che possiedono un permesso B, possono occupare un posto di tirocinio se viene effettuata una richiesta presso l’autorità del mercato del lavoro e se sono soddisfatte le condizioni di salario e di lavoro (art. 65 OASA). La stipula di un contratto di tirocinio è possibile. Il permesso B UE/AELS Tale permesso ha una validità di 5 anni ed è rilasciato su presentazione di un documento che attesti un’assunzione indeterminata o di almeno 12 mesi. Per i cittadini dei nuovi stati UE (tranne Cipro e Malta) sono ancora applicati ulteriormente il principio della priorità ai lavoratori residenti e il controllo delle condizioni di salario e di lavoro. Il permesso di dimora può essere prolungato di 5 anni, se la persona interessata soddisfa determinati criteri al riguardo. La stipula di un contratto di tirocinio senza permesso di lavoro è possibile.
Il permesso CTale permesso è rilasciato ai cittadini stranieri che hanno risieduto in Svizzera per almeno 10 anni con un permesso di dimora di breve durata o un permesso di dimora e che negli ultimi 5 anni hanno posseduto, senza interruzioni, il permesso B. Fondamentalmente, il permesso C dà diritto ad un soggiorno illimitato nonché al prolungamento del permesso stesso e al ricongiungimento familiare. Gli stranieri titolari del permesso C sono equiparati ai cittadini svizzeri e non devono pertanto richiedere un ulteriore permesso di lavoro per la stipula di un contratto di tirocinio. Il permesso C UE/AELS Il permesso C è rilasciato ai cittadini della UE/AELS ai sensi della Legge federale sugli stranieri e degli accordi di domicilio, poiché l’Accordo sulla libera circolazione delle persone con l’UE non comprende disposizioni sul permesso di domicilio. In virtù degli accordi di domicilio o di considerazioni di reciprocità, i cittadini dei 15 vecchi stati dell’UE e dell’AELS ricevono il permesso di domicilio dopo un soggiorno autorizzato e ininterrotto di cinque anni. La stipula di un contratto di tirocinio non richiede nessuna autorizzazione di sorta. Simili accordi non esistono ancora per gli stati UE-10 e UE-2.
Il permesso GIl permesso G autorizza persone straniere a esercitare un’attività lucrativa all’interno di una specifica zona di confine con la Svizzera. I frontalieri risiedono nella zona di confine dello stato limitrofo. Il permesso ha una durata di un anno e può essere rinnovato. Per la stipula di un contratto di tirocinio deve essere presentata domanda presso l’autorità preposta al mercato del lavoro. Quest’ultima controlla se la persona interessata beneficia di un diritto di soggiorno durevole in un paese limitrofo alla Svizzera, se ha il domicilio nella zona frontaliera di tale paese da almeno sei mesi e se il principio della priorità ai lavoratori residenti e dell’UE/AESL e il controllo delle condizioni di salario e di lavoro sono rispettati. Generalmente, non sono ammessi frontalieri di stati terzi per una formazione professionale in Svizzera. Il permesso G UE/AELS Tale permesso è rilasciato ai frontalieri originari degli stati della UE/AELS ed è valido per cinque anni, a patto che si disponga di un contratto illimitato di lavoro o della durata di più di un anno. Nel caso in cui il contratto di lavoro duri meno di un anno, la durata della validità del permesso di frontaliero dipende da quella del contratto stesso di lavoro. La stipula di un contratto di tirocinio non necessita di un permesso di lavoro.
Il permesso L, per dimoranti temporaneiQuesto permesso ha la durata di un anno al massimo. Fintanto che il contingente autorizzato dalla Confederazione non è raggiunto, il permesso può essere rilasciato. La validità del permesso dipende dal singolo contratto di lavoro. Qualora il datore di lavoro rimanga lo stesso, il permesso può essere prolungato in via eccezionale fino a 24 mesi al massimo. Sono considerati soggiorni temporanei anche la formazione professionale e quella continua in Svizzera. Ai praticanti viene ugualmente rilasciato un permesso per dimoranti temporanei, la cui validità è limitata a un anno e può essere prolungata eccezionalmente per altri sei mesi. Il permesso L UE/AELSI cittadini degli stati UE-25/AELS hanno diritto al rilascio del permesso di breve durata sempreché dimostrino un rapporto di lavoro in Svizzera di una durata superiore ai tre mesi ed inferiore a un anno. Per i rapporti di lavoro di una durata inferiore ai tre mesi per anno civile i cittadini degli stati UE-25/AELS non necessitano alcun permesso, le condizioni di soggiorno sono regolate mediante procedura di notifica. I cittadini degli stati UE-2 (Bulgaria e Romania) necessitano di permesso per ogni assunzione d’impiego e sono soggetti a una regolamentazione transitoria in vigore fino al 2016. La validità del permesso L corrisponde alla durata del contratto di lavoro e può essere prorogata a una durata complessiva inferiore ai 12 mesi. Se il nuovo contingente non è ancora esaurito, il permesso può essere rinnovato dopo un soggiorno complessivo di un anno, senza che la persona debba interrompere il soggiorno in Svizzera. Il permesso NTale permesso è rilasciato alle persone che hanno richiesto asilo in Svizzera e per le quali è in corso una procedura pertinente. Durante tale periodo, queste persone possiedono il diritto di presenza sul territorio svizzero. Per i primi tre mesi non è concesso loro di esercitare un’attività lucrativa. Qualora la decisione di prima istanza sia negativa, il Cantone può proibire l’esercizio di attività lucrative per ulteriori tre mesi, dopodichè, a determinate condizioni, i richiedenti d’asilo possono esercitare un’attività lucrativa dipendente.
La stipula di un contratto di tirocinio è possibile in rari casi. Il permesso S Il permesso S consente un soggiorno provvisorio, ma non permette né di uscire dai confini della Svizzera, né di rientrare nel nostro paese. La durata di validità del permesso non consente di dedurre un diritto di residenza. L'assunzione di un impiego o il cambiamento di posto possono avvenire solo previa autorizzazione. In caso di domanda d'impiego, l'interessato è tenuto a presentare il permesso al possibile datore di lavoro. Il permesso S deve essere presentato spontaneamente all’autorità cantonale competente due settimane prima del termine di scadenza. L'interessato è tenuto a notificare all’autorità competente, entro otto giorni, qualsiasi cambiamento d'indirizzo.
Il permesso F Questo permesso è rilasciato agli stranieri ammessi provvisoriamente in Svizzera. Si tratta di persone il cui allontanamento dalla Svizzera, disposto nei loro confronti, si è rivelato inammissibile perché in contrasto con i diritti dell’uomo, non ragionevolmente esigibile a causa di un pericolo concreto per lo straniero o impossibile per motivi esecutivi tecnici. L’ammissione provvisoria è pertanto un provvedimento sostituivo della durata di 12 mesi, prorogabile di anno in anno dal Cantone di dimora. Su richiesta e indipendentemente dalla situazione economica e del mercato del lavoro, le autorità cantonali possono autorizzare le persone provvisoriamente ammesse in Svizzera a svolgere un’attività lucrativa. Un successivo rilascio di un permesso di dimora è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 84 cpv.5 LStr.
Ripercussioni durante la durata della formazione professionale di base
Un’azienda che sostiene gli immigrati contribuisce fortemente all’integrazione dei giovani stranieri. Questi giovani di solito sono molto motivati, quando finalmente trovano un posto di formazione, perché sanno quanto sia difficile la loro posizione sul mercato del lavoro.
Misure preventive
L’Ufficio federale per le migrazioni evidenzia che l’accesso alla formazione professionale è fondamentale per l’integrazione degli immigrati. Oggi, ogni anno, il 20 per cento dei giovani stranieri non assolve una formazione professionale (ca. 3'000 giovani l’anno). L’accesso alla formazione professionale degli immigrati non è reso difficile soltanto dalla loro scarsa formazione scolastica, ma anche dalla discriminazione spesso subita durante la selezione dei posti di tirocinio. Le aziende formatrici possono assumere una funzione importante per l’integrazione, lasciando partecipare i giovani stranieri alle procedure d’assunzione e accordando loro le stesse possibilità date ai giovani svizzeri. Le aziende formatrici e i formatori devono sapere che i giovani stranieri possono appartenere alle buone o addirittura migliori persone in formazione, e quindi essere molto motivati a fornire buone prestazioni. Un’azienda formatrice può inoltre prevedere di offrire una formazione professionale di base di due anni con certificato federale di formazione pratica. Ciò costituisce un importante strumento per l’integrazione: le persone in formazione meno dotate hanno la possibilità di conseguire una formazione riconosciuta. Grazie a formazioni brevi, alle persone in formazione di lingua straniera è facilitato l’accesso alla formazione professionale, in quanto gli ostacoli linguistici spesso impediscono loro di accedere direttamente alla scuola professionale. Basi legali
ALC (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone , RS 0.142.112.681). Il regolamento giuridico per cittadini di stati terzi, ossia cittadini non appartenenti a stati membri dell’UE, è stabilito dall’Ordinanza federale che limita l’effettivo degli stranieri. LStr (Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri, RS 142.20) OASA (Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, RS 142.201) OLS (Ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l’effettivo degli stranieri, RS 823.21) (Le leggi citate possono essere scaricate all’indirizzo : www.admin.ch/ch/i/rs/rsBasta indicare l'abbreviazione corrispondente.) Istanze competenti
www.ufm.admin.ch Ufficio federale delle migrazioni www.ufm.admin.ch (L’UFM > Indirizzi > Autorità cantonali) Elenco degli uffici cantonali delle migrazioni, uffici del lavoro e delegati all’integrazione www.orientamento.ch Informazioni generali sulla ricerca di posto di tirocinio, professione e lavoro in 10 diverse lingue (albanese, arabo, francese, inglese, italiano, macedone, portoghese, russo, serbo croato, spagnolo, tamil, tedesco, turco). www.jugendweb.asyl.admin.ch Sito trilingue dell’Ufficio federale delle migrazioni destinato ai giovani (ad es. laboratorio sul tema migrazione e moduli interattivi per le scuole). www.ufm.admin.ch (Temi > Soggiorno)Un riassunto su diversi permessi per stranieri e i permessi di lavoro corrispondenti. Bibliografia
CSFO. Lessico della formazione professionale. Edizioni CSFO, Berna, 2011. 240 pagg. ISBN 978-3-03753-066-5 Disponibile online in italiano, tedesco e francese:www.les.formazioneprof.ch Ordinazioni / servizio clienti: CSFO Distribuzione, Industriestr.1, 3052 Zollikofen, tel. 0848 999 001, fax. 031 320 29 38[email protected], www.shop.csfo.ch Commissione federale degli stranieri, Terra cognita, Rivista svizzera dell’integrazione e della migrazione www.terra-cognita.ch RADICI, Partenze, fughe, arrivi, viaggi, incontri, scontri,…Questo opuscolo è pensato per giovani, immigrati e immigrate, che sono appena arrivati in Svizzera. www.radixsvizzeraitaliana.ch (adulti > pubblicazioni) Rivista interculturalewww.bazarmagazine.ch Questo promemoria fa parte della raccolta «Pari opportunità e relazioni adeguate»: www.formazioneprof.ch/download/memo200.pdf www.formazioneprof.ch/download/memo211.pdf www.formazioneprof.ch/download/memo210.pdf www.formazioneprof.ch/download/memo204.pdf www.formazioneprof.ch/download/memo208.pdf www.formazioneprof.ch/download/memo203.pdf www.formazioneprof.ch/download/memo205.pdf www.formazioneprof.ch/download/memo206.pdf www.formazioneprof.ch/download/memo209.pdf www.formazioneprof.ch/download/memo202.pdf www.formazioneprof.ch/download/memo207.pdf www.formazioneprof.ch/download/memo201.pdf Promemoria 205
Migrazione
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Bad-empfehlungen

Empfehlung für den betriebsärztlichen Dienst des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 17.11. 2009 zum Schutz schwange- rer Lehrerinnen und Schülerinnen vor einer Infektion mit dem In- fluenza A/H1N1 Virus Schwangere Lehrerinnen sind beim beruflichem Umgang mit Kindern, die an der Neuen Grippe („Schweinegrippe“) vom Typ A/H1N1 erkrankt sind, grundsätzlich gefährdet. En

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